dies a quo nell’ipotesi di vendita con
riservato dominio
art. 1523,
c.c.
Nella vendita a rate con riserva della proprietà il
compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di
prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
E analogamente
l’…
art. 8, c. 8,
L. 26.05.1965, n. 590
… dispone che:
In tutti i casi
nei quali il pagamento del prezzo e` differito il trasferimento della
proprieta` e` sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro
il termine stabilito.
Nel caso di
vendita di un fondo coltivato da una pluralita` di affittuari, mezzadri o
coloni, la prelazione non puo` essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno
abbia rinunciato, la prelazione puo` essere esercitata congiuntamente dagli
altri affittuari, mezzadri o coloni purche` la superficie del fondo non ecceda
il triplo della complessiva capacita` lavorativa delle loro famiglie.
Si considera
rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di
cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
La legge dispone che prima del decorso di dieci anni dall’acquisto non è possibile né l’estinzione anticipata del mutuo, né la vendita del fondo agricolo.
Si tratta di stabilire se il divieto decennale decorra dalla data del contratto di acquisto con riserva di proprietà, oppure dalla data del trasferimento del fondo rustico all’acquirente per effetto dell’avvenuto versamento dell’ultima rata di prezzo.
CNN 08.03.2000, studio n. 2691
Cass. 09.10.1976, n. 3351, in Giur. agr. it.,
1978, II, 101
Cass. 05.07.1983, n. 4513
Cass. 20.01.1986, n. 363
Cass. 14.12.1990, n. 11909, in Giur. agr. it.,
1991, 407
c.m. 19.07.1965, n. 1661
c.m. 04.03.1972, n. 7708
La violazione
della norma comporta la semplice decadenza dai benefici fiscali e finanziari.
Contra: Cass.
27.05.1992, n. 6377, in Diritto e giur. agr., 1992, II, pag. 598
La sanzione per
la violazione dell'art. 28 non è la decadenza dai benefici ottenuti, bensì la
nullità del negozio posto in essere.
Il divieto
decennale decorre dalla data del contratto di acquisto con riserva di
proprietà, e non dalla data del trasferimento del fondo rustico all’acquirente
per effetto dell’avvenuto versamento dell’ultima rata di prezzo.
art. 28, L. 26.05.1965, n. 590
L’espressione
"prima che siano decorsi dieci anni " significa "dieci
anni dal contratto d’acquisto" e non "dieci anni dal momento
in cui il soggetto è divenuto proprietario del bene": altrimenti, la
norma non potrebbe trovare applicazione per il caso dell’estinzione anticipata
del mutuo.
art. 28, L. 26.05.1965, n. 590
Il periodo di
decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di
formazione e di arrotondamento di proprieta` contadina e` elevato da cinque a
dieci anni.
La estinzione
anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della
presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni
dall'acquisto.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Poiché al
momento dell’atto di acquisto, ancorché con patto di riservato dominio,
l’acquirente entra in rapporto possessorio col fondo agricolo, e lo utilizza
come coltivatore diretto, questo rapporto di possesso qualificato col bene deve
durare, dal momento in cui inizia (cioè dalla data dell’atto di acquisto),
per almeno dieci anni.
Per dieci
dall’atto di acquisto il bene non si può rivendere, pena la decadenza dai
benefici, neppure come bene altrui.
E per lo stesso
periodo il bene non si può riscattare, perché col riscatto l’acquirente
diventerebbe pieno proprietario e potrebbe immediatamente speculare con stipule
sul bene.
La
trasgressione della norma comporta la decadenza dalle agevolazioni finanziarie
e tributarie, volendosi evitare:
che una
concessa agevolazione sia deturpata da un atto speculativo;
che
l’interessato, rivendendo il bene nel decennio dall’atto di acquisto,
indirettamente dimostri di non avere avuto necessità delle agevolazioni
lucrate, perché l’atto speculativo sostanzialmente cancella queste ultime.